(omissis)

PREMESSO
- che il Disponente si è determinato ad istituire il presente trust allo scopo di realizzare finalità di tutela di _______________, come meglio appresso specificato;
- che il Disponente trasferisce in questo momento al Trustee la somma di Euro 1500,00 (millecinquecento/00);
- che il Disponente potrà trasferire in seguito al Trustee altri beni mobili o immobili, titoli di credito, diritti di ogni tipo e in genere quanto possa formare oggetto di trasferimento;
- che i trasferimenti in parola saranno in piena, libera ed esclusiva proprietà e titolarità, con il vincolo per il Trustee di impiegare quanto gli viene trasferito e di disporne secondo le disposizioni di questo Trust;
- che al riconoscimento del Trust si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

art. 1 Denominazione del Trust
Il Trust istituito per mezzo di questo Strumento (d’ora innanzi “Trust”) è denominato “ Trust ______________”. Il Trust è irrevocabile o revocabile.
 
art. 2 Individuazione del Trustee

  1. Trustee del Trust è il sig. -------  nato a ------- il ------ residente in -----  CF -----
  2. I diritti e gli obblighi del Trustee e la successione nell’ufficio sono disciplinati nella Parte III del presente atto.

Il Disponente si riserva di sostituire il trustee in ogni tempo e anche senza dover esprimere motivazione alcuna al riguardo oppure di aggiungere al primo un altro trustee o altri trustees.

art. 3 Individuazione dello scopo del Trust e del Beneficiario
Lo Scopo del presente Trust è l'intestazione di beni (mobili o immobili) al trustee affinchè provveda ad amministrarli nell'interesse del beneficiario contribuendo a garantire al beneficiario,  con i proventi ed i frutti dei beni facenti parte del trust ___________________________________.

art. 4 Individuazione del Guardiano

  1. Il Disponente nomina il sig --------  quale componente l’ufficio del Guardiano.
  2. I diritti e gli obblighi del Guardiano e la successione nell’ufficio sono disciplinati nella Parte IV di questo atto.

art. 5 Individuazione dei Beni in trust

  1. Sono Beni in trust:
    1. la somma di cui in Premessa;
    2. ogni bene e diritto che il Disponente trasferisca al Trustee affinché siano

inclusi fra i Beni in trust;

    1. i frutti, gli incrementi e i corrispettivi derivanti da locazione, affitto, usufrutto dei beni in trust;
    2. ogni bene e diritto acquistato per mezzo di Beni in trust o quale corrispettivo dell’alienazione o dell'impiego di Beni in trust.
  1. I Beni in trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee e non sono in alcun caso aggredibili dai suoi creditori né dai creditori del Disponente.

art. 6 Individuazione della legge regolatrice del Trust

  1. Il Trust è regolato dalla legge inglese.
  2. Il Trustee può in qualsiasi momento sostituire detta legge con altra, rispetto alla quale siano validi sia il Trust sia le sue principali disposizioni. In tale circostanza, il Trustee avrà il potere di modificare le disposizioni di questo atto che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice.

art. 7 Legge dell’amministrazione

  1. Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge regolatrice del Trust e dalla legge italiana anche alla luce delle attuali novità giurisprudenziali in materia.
  2. La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolate dalla legge italiana.

art. 8 Giurisdizione in caso di controversie

  1. Ogni controversia relativa all’istituzione o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti del Beneficiario o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo atto è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura dello Stato la cui legge regola il Trust ai sensi dell'art. 6.
  2. Ogni controversia relativa a questioni alle quali, in forza dell'art. 7, si applica la legge italiana è tuttavia obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, foro di Roma.
  3. Ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la nomina del Trustee o a dare direttive al Trustee è, ove ammissibile, obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, con la stessa competenza territoriale sopra indicata; qualora essa si rifiuti di provvedere è sottoposta alla magistratura dello Stato la cui legge regola il Trust.

art. 9 Durata del Trust

  1. Il Trust esaurisce i propri effetti decorsi ___________ anni dalla data della sottoscrizione di questo atto.
  2. Peraltro, il Trustee ha la facoltà di porre termine anticipatamente al Trust qualora i Beni in trust siano venuti a mancare o, a suo giudizio, siano divenuti insufficienti per perseguire le finalità del Trust.

art. 10 Poteri del Trustee

  1. Il Trustee dispone dei Beni in trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei Beni in trust con le sole limitazioni risultanti da questo trust.
  2. Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai Beni in trust.
  3. Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notai e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.
  4. Il Trustee può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o

direttive.

art. 11 Esonero da responsabilità

  1. Il Trustee è esonerato da responsabilità per i propri atti e omissioni, tranne quando egli si sia comportato in difformità dalle prescrizioni di legge ovvero:
    1. abbia violato le disposizioni di questo trust;
    2. abbia agito in conflitto di interessi, ove danno effettivo ne sia derivato al beneficiario.
  2. Il Trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati conformemente a quanto stabilito nell’art. 12;
  3. qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;
  4. qualora si tratti di altri soggetti, salvo il caso di loro dolo o colpa grave come intesi dalla legge italiana ovvero fraud o gross negligence come intesi dalla legge regolatrice.

art. 12 Deleghe

  1. Procure nell’esercizio dei poteri discrezionali del Trustee sono ammesse solo qualora il Trustee ritenga siano a vantaggio del Beneficiario e previa consultazione con il Guardiano.
  2. Peraltro, egli dovrà affidare le eventuali funzioni di gestione degli investimenti dei Beni in trust ai soggetti legittimati secondo le vigenti leggi italiane.
  3. Il Trustee può nominare avvocati e procuratori.

art. 13 Conflitti di interesse

  1. Il Trustee non può in nessun caso rendersi acquirente di Beni in trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.
  2. Il Trustee non può attribuire alcun incarico professionale né delega retribuita né in alcun modo contrarre con persone a lui o ai suoi soci o amministratori legate da vincoli di professione o di interesse né con enti nei quali egli o un suo associato abbia un interesse.
  3. Il Trustee è, peraltro, autorizzato a contrarre con le Banche ed Istituti di credito purché alle condizioni correnti di mercato ed aprire conti correnti intestati al Trust.

art. 14 Segregazione
 Il Trustee è obbligato a tenere i Beni in Trust separati sia dai propri sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato. In particolare, i rapporti bancari e di investimento istituiti dal Trustee e tutti i contratti di ogni genere da lui stipulati saranno intestati o al Trustee nella sua qualità o al Trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.
Il Guardiano potrà rivendicare i Beni in trust qualora il Trustee, in violazione dei propri obblighi, li abbia o confusi o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi.

art. 15 Obbligazioni di custodia

  1. Il Trustee deve custodire i Beni in trust.
  2. Il Trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei Beni in trust, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso in favore del Trust.

art. 16 Rendiconto

  1. Il Trustee consegna annualmente al Guardiano l'inventario dei Beni in Trust, unitamente ad una relazione sull'amministrazione.

Il trustee è obbligato a istituire, custodire e aggiornare il "Libro degli eventi del trust". Il trustee registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare la memoria. In ogni caso, il trustee annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto del quale sia opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.

  1. Ove il Guardiano lo richieda, il Trustee deve sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dal richiedente e compensato dal Trust.
  2. Onde consentire al Guardiano un agevole controllo sull'amministrazione, il Trustee gli riferisce informalmente circa l'andamento degli investimenti compiuti ogni volta che il Guardiano glielo chieda.

art. 17 Dimissioni del Trustee

  1. Le dimissioni del Trustee hanno effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta al Guardiano ed al Disponente.
  2. Il Trustee rimane in carica sino alla nomina del successore.

Qualora il trustee muoia, si dimetta dall'incarico (le dimissioni vanno effettuate per iscritto, vanno notificate al Disponente e al Guardiano mediante lettera raccomandata e hanno effetto trenta giorni dopo la sua avvenuta notifica) o divenga fisicamente o mentalmente incapace allo svolgimento del compito affidatogli (tale incapacità deve essere acclarata da un collegio di medici nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma) e il disponente sia premorto o sia nell' incapacità di provvedere alla sostituzione (tale incapacità va accertata con le medesime modalità con le quali si accerta come sopra l'incapacità del trustee), a tale sostituzione sarà provveduto dal Presidente del Collegio Notarile di Roma.

art. 18 Revoca del Trustee
A. Il Disponente può in ogni tempo revocare il Trustee.

art. 19 Successione del Trustee

  1. Il Trustee rimane nell’ufficio: se persona giuridica fino alla propria messa in liquidazione, inizio di procedura concorsuale, revoca o dimissioni; se persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni o compimento definitivo dello scopo del trust.
  2. Il Disponente può in ogni tempo nominare un successore del Trustee, stabilendo il termine iniziale dell’ufficio.

art. 20 Mancanza del Trustee
Qualora il Trustee venga a mancare senza un successore ed il Disponente non nomini immediatamente un successore, provvede il Presidente del Consiglio Notarile di Roma su richiesta di chiunque abbia interesse.

art. 21 Trasferimento dei Beni in Trust in caso di mutamento del Trustee

  1. In caso di nomina di un nuovo Trustee, chi è nell’ufficio è tenuto a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentirgli di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni in Trust e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo risultare Trustee di questo Trust o anche quale comproprietario o contitolare dei Beni in Trust nella specifica qualità di Trustee di questo Trust.
  2. In caso di cessazione dall’ufficio del Trustee, il Trustee è tenuto:
    1. a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al nuovo Trustee di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni in Trust e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo risultare quale Trustee di questo Trust o anche quale proprietario o titolare dei Beni in Trust nella specifica qualità di Trustee di questo Trust;
    2. a consegnare i Beni in Trust al nuovo Trustee consegnandogli qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o i Beni in Trust, fornendogli ogni ragguaglio il nuovo Trustee ragionevolmente gli richieda e in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio;
    3. In caso di morte del Trustee le suddette obbligazioni di consegna fanno carico agli eredi.

In ciascuno dei casi che precedono è lecito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.

art. 22 Compenso e costi del Trustee

  1. L'eventuale compenso del Trustee nonché il modo ed il tempo della sua corresponsione è determinato con atto separato dal soggetto che lo nomina.
  2. Ogni costo sostenuto specificamente dal Trustee per lo svolgimento del suo

ufficio è a carico del Trust.

  1. In nessun caso e per nessuna ragione il Trustee è tenuto ad anticipare alcun

costo.

art. 23 Luogo dell’amministrazione del Trust

  1. Il luogo dell’amministrazione del Trust è fissato presso -----.
  2. Ogni atto, contabilità e documento del Trust dovrà essere custodito nel luogo dell’amministrazione.

Il Guardiano
art. 24 Compenso del Guardiano

  1. Le spese sostenute dal Guardiano per l’adempimento delle sue funzioni sono a carico del Trust.
  2. Il Guardiano non ha diritto a compenso.

art. 25 Guardiano composto da più persone
L’ufficio del Guardiano potrà essere composto da una o più persone. Nel caso in cui sia composto da più persone:

  1. ogni facoltà, diritto e potere spettanti al Guardiano sono esercitati a maggioranza e qualsiasi componente l’ufficio ha diritto di fare constare per iscritto il proprio dissenso;
  2. il compimento di specifiche attività può essere delegato a un componente

l’ufficio;

  1. delle sedute dei componenti l'ufficio viene sempre redatto un sommario verbale seduta stante, su un libro custodito dal componente più anziano e trasmesso al successore.

art. 26 Dimissioni del Guardiano

  1. Le dimissioni del Guardiano hanno effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta al Trustee ed al Disponente ed agli altri componenti l’ufficio, se ve ne sono.
  2. Il Guardiano permane nell’ufficio fina alla nomina del successore.

art. 27 Revoca del Guardiano

  1. Il Guardiano o, se più persone compongono l’ufficio, ciascuna di esse, può essere revocato in ogni tempo per mezzo di atto scritto dal Disponente.
  2. La revoca del Guardiano singolo o di tutti i componenti l'ufficio comporta di diritto la revoca del successore che egli abbia nominato.

art. 28 Successione del Guardiano

  1. Il Guardiano rimane nell'ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.
  2. Il Guardiano singolo può in ogni tempo: i. nominare un proprio successore, determinato in una o più persone che eserciteranno l'ufficio congiuntamente o successivamente, stabilendo il momento di inizio dell'esercizio dell'ufficio; ii. Revocare e modificare le suddette nomine.
  3. Nell’ufficio del Guardiano composto da più persone, i componenti l’ufficio, agendo all'unanimità:

possono cooptare altre persone senza limite di numero; ii. possono nominare il successore del componente che venga a mancare per revoca, dimissioni, morte o incapacità. Il Guardiano deve dare immediata comunicazione al Trustee ed al Disponente di ciascuna nomina e cooptazione.

art. 29 Mancanza del Guardiano
Qualora il Guardiano venga a mancare, per revoca, dimissioni, morte o incapacità, senza un successore, alla sua nomina provvede il Disponente.
Qualora il guardiano muoia, rinunci all'incarico (la rinuncia va effettuata per iscritto, va notificata a chi ha il potere di provvedere alla sostituzione e al trustee mediante lettera raccomandata e ha effetto trenta giorni dopo la sua avvenuta notifica) o divenga fisicamente o mentalmente incapace allo svolgimento del compito affidatogli (tale incapacità deve essere acclarata da un collegio di medici nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma) e il disponente sia premorto o sia nell'incapacità di provvedere alla sostituzione (tale incapacità va accertata con le medesime modalità con le quali si accerta come sopra l'incapacità del guardiano), a tale sostituzione sarà provveduto dal Presidente del Collegio Notarile di Roma.

Gestione di Beni in trust e Beneficiario
art. 30 Investimenti

  1. Il Trustee investirà, a cura di soggetti specificamente autorizzati, le somme di denaro incluse fra i Beni in Trust.
  2. Qualora il Disponente trasferisca al Trustee strumenti di investimento amministrati o gestiti da struttura scelta dal Disponente, il Trustee subentra al Disponente nei rapporti con tale struttura e, ferma la necessità di porre ogni rapporto al nome del Trust o del Trustee nella sua specifica qualità, non deve modificare alcuna modalità di amministrazione o di gestione né il tipo degli investimenti se non in quanto diversi dal tipo individuato nel paragrafo che precede.

art. 31 Nozione di reddito del Trust
Per “reddito del Trust” si intende: i. Ogni frutto, compenso, incremento, dividendo, interesse o altra utilità prodotta dai Beni in Trust e percepito dal Trustee; ii. ovvero mantenuto presso intermediari abilitati alle attività di investimento, in quanto consentito in questo atto.

art. 32 Versamenti al Beneficiario

  1. Il Trustee non è tenuto a versare i redditi prodotti dal Trust al Beneficiario ma dovrà provvedere ad impiegare gli stessi direttamente per sostenere o integrare i costi destinati all'istruzione e alla formazione professionale del beneficiario così come verrà stabilito dagli esercenti la potestà sul beneficiario e, successivamente al sopraggiungere della maggiore età del beneficiario, dal disponente

art. 33 Destinazione finale dei Beni in Trust
Sopraggiunto il termine finale del Trust, come innanzi determinato nell'art. 9, il Trustee ritrasferisce i  Beni in trust al disponente, nella consistenza che essi avranno in quel momento.
E' fatto salvo il diritto per il Disponente di indicare in modo specifico, nel corso della durata del Trust, eventuali beni che al termine del Trust saranno trasferiti in proprietà (nuda o piena) a favore del beneficiario.
Nel caso in cui il disponente sia deceduto nel frattempo, i bene saranno trasferiti ai suoi eredi.
In caso di morte del beneficiario il trust si scioglie ed il trustee è tenuto e ritrasferire la proprietà dei beni al disponente.

 

 

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